MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

decreto 5 marzo 2024 (pubblicato in G.U della Repubblica Italiana in data 21-05-2024 serie n.117)

Definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio

Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce i criteri e il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 138 della legge 17 dicembre 2020, n. 178, e rifinanziato per gli anni 2022, 2023 e 2024 con l’art. 1, comma 859 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. Sono in particolare definite: a) le risorse destinate alle singole specie della filiera della frutta a guscio; b) le categorie di imprese beneficiarie; c) i criteri e la procedura per la concessione dell’aiuto ai soggetti beneficiari; d) le risorse destinate ad un programma di informazione e promozione presso il consumatore.
  3. Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all’aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso: a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto»; b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell’utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna; c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti. nonché della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie»; d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate, rivolta al consumatore al fine di stimolare una domanda destagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.

Art. 2. Definizioni

1.Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; a) «soggetto gestore»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura- AGEA, limitatamente agli interventi individuati quali azione di «Aiuti alle imprese». b) «soggetti beneficiari»: microimpresa e piccola impresa come definita all’art. 1, comma 1, lettera a) , punto i) del regolamento (UE) 2022/2472; l’impresa agricola, singola o associata, deve essere iscritta al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, dotata di fascicolo aziendale, e coltiva o si impegna a coltivare specie afferenti alla filiera della frutta a guscio; c) «giovani agricoltori»: imprenditori agricoli che alla data di promulgazione del bando da parte del soggetto gestore abbiano una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni non ancora compiuti; d) «filiera o filiere»: insieme delle imprese e/o degli enti che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti agro-alimentari afferenti alle specie della frutta in guscio; e) «filiera frutta a guscio»: le specie afferenti a questa filiera sono il castagno da frutto, il nocciolo, il mandorlo, il noce, il pistacchio, il carrubo; f) «Fondo»: Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, istituito con l’art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e rifinanziato dalla legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, con risorse allocate sul capitolo di spesa 7099; g) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; h) «Superficie in zone di montagna: I’UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all’allegato A.1 del decreto Mipaaf n. 162 del 12 gennaio 2015 > del 50%) in zona C2 e D e in zone montane ai sensi dell’art. 32 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013.

Art. 3. Riparto delle risorse disponibili

  1. Le risorse utilizzabili per le finalità del presente decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo di spesa 7099 – pg1, derivanti dalla somma di 4.088.908,00 euro, quali fondi residui dell’esercizio 2022, di 5 milioni di euro, quali fondi dell’esercizio 2023, e di 5 milioni di euro quali fondi dell’esercizio 2024.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono così complessivamente ripartite: a) euro 7.088.908,00 per le attività di investimento realizzate dalle imprese nell’ambito della filiera della frutta a guscio, con gli obiettivi di cui all’art. 1, comma 3, lettere a) , b) e c) ; b) euro 7.000.000,00 per la realizzazione di una campagna di informazione e promozione con l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 3, lettera d) .
  3. Le risorse del Fondo disponibili sul capitolo 7099 sono così ripartite: Capitolo di spesa 7099: ripartizione, per anno finanziario, delle risorse destinate alle diverse categorie di attività
  4. Ai sensi dell’art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio come determinate dal comma 859, almeno 300.000 euro sono riservati al settore corilicolo (Corylus avellana L. – nocciolo) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024.
  5. Qualora, a consuntivo dei singoli esercizi, al termine della programmazione amministrativa, si dovessero registrare residui di risorse finanziarie destinate agli investimenti per una o più specie, queste saranno riassegnate nell’esercizio successivo fra le altre specie proporzionalmente al valore percentuale indicato nella tabella di cui al comma 4.
  6. Le risorse di cui al comma 2, lettera b) , a valere sul Fondo, finalizzate ad attività di informazione e di promozione, sono destinate alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per il conseguimento delle menzionate finalità.

Art. 4. Beneficiari

  1. Possono beneficiare del sostegno destinato agli investimenti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) come definite all’art. 1, comma 1, lettera a) , punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
  2. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficoltà così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
  3. Sono escluse dai pagamenti risultanti dai benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che on hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Art. 5. Concessione del contributo

  1. Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all’art. 6
  2. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate nell’ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore.
  3. Il predetto bando potrà contenere criteri selettivi, concordati con il Ministero, da adottare in caso di incapienza delle risorse stanziate, coerenti con i seguenti indirizzi: a) per ognuna delle specie oggetto di intervento, fermo restando le percentuali della ripartizione delle risorse di cui all’art. 4 comma 4, riduzione lineare del contributo spettante per ogni singola impresa, ma tale da non essere inferiore al 50% delle spese ammissibili e al 60% per le aziende condotte da giovani agricoltori; b) selezione prioritaria delle aziende di minori dimensioni, tra quelle in graduatoria per ciascuna specie della filiera della frutta in guscio; c) sempre con riferimento a ciascuna specie interessata, ulteriori criteri sono: i. la superficie totale coltivata, nel caso di interventi sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica; ii. la superficie ritenuta ammissibile, rispetto a quella richiesta a premio, nel caso di nuovi impianti, reimpianti, interventi di manutenzione straordinaria di castagneti da frutto esistenti e di trasformazione di cedui castanili in castagneti da frutto. Allo scopo sarà presa in considerazione la superficie riscontrabile nel fascicolo aziendale; iii. la data di presentazione della domanda.
  4. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili: a) con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto; b) con gli aiuti « de minimis » in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto. c) L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA; d) con le ulteriori ipotesi di cui all’art. 8 del regolamento (Ue) 2022/2472.

Art. 6. Criteri e quantificazione dell’aiuto

  1. Le risorse di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) saranno assegnate alle imprese beneficiarie mediante selezione a cura del soggetto gestore, sulla base della procedura di cui all’art. 7.
  2. L’entità del sostegno è pari al 65% del costo dell’investimento ammissibile; tale aliquota è aumentata all’80% del costo dell’investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori.
  3. Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo di euro 100.000,00.
  4. All’interno del medesimo bando sarà predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.
  5. Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi: a) spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda; tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio; b) sono altresì ritenuti ammissibili, nel limite di 5 ettari, quegli interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto; c) applicazione dei costi standard come definiti nel documento «Metodologia per l’individuazione delle Unità Di Costo Standard (Ucs) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei Psr – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed applicata nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all’impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base; d) con l’applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell’elenco delle voci UCS; queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa.
  6. Le spese per beni e servizi legati all’introduzione di impianti irrigui sulle superfici sede dei nuovi impianti e/o reimpianti, nonché all’introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali: a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica; b) 6.000,00 euro/ettaro qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.
  7. Quando disponibile è obbligatorio l’utilizzo di materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per la riconversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e il recupero di castagneti da frutto abbandonati, in caso di carenza di materiale certificato, è consentito l’uso di materiale di propagazione prelevato presso la propria azienda. Per i rimanenti casi è consentito esclusivamente l’utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.

Art. 7. Procedura di richiesta dell’aiuto

  1. Il soggetto gestore emana lo specifico bando per la gestione delle domande di aiuto sugli investimenti entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto, accludendo alla stessa: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate con una o più delle specie arboree della frutta in guscio, la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti richiesti, il numero delle piante utilizzate per ettaro; b) il proprio fascicolo aziendale, in relazione al quale indicare le particelle sulle quali avverranno gli investimenti; c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti « de minimis » percepiti negli ultimi tre anni; d) relazione tecnica sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica, per le quali si richiede il contributo; e) ogni ulteriore elemento utile all’istruttoria, eventualmente richiesto dal soggetto gestore.

Art. 8. Istruttoria delle domande dell’aiuto

  1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale.
  2. Il soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina l’elenco delle imprese richiedenti per ogni singola specie arborea oggetto di intervento, con la definizione dell’entità degli aiuti spettanti.
  3. Nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili il soggetto gestore determina l’elenco dei beneficiari trasmettendolo contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome con l’indicazione delle specie oggetto di intervento e della relativa superficie.
  4. Il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.
  5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell’aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda ai sensi dell’art. 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  6. Al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto, pari al 40% del contributo spettante ai sensi del comma 2, dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.
  7. Il soggetto gestore eroga l’aiuto ai soggetti beneficiari, in una o più soluzioni, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, sulla base delle risorse disponibili.
  8. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, verranno definite le modalità di erogazione ad AGEA delle risorse necessarie per l’attuazione e la rendicontazione della misura in oggetto, nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio.

Art. 9. Attività di informazione e promozione

  1. L’importo di cui all’art. 3, comma 3, lettera b) – pari a euro 7.000.000,00 – è destinato alla realizzazione di attività di informazione e promozione finalizzate a sostenere la domanda dei prodotti della filiera frutta a guscio da parte dei consumatori finali.
  2. Il contributo è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità.
  3. L’esecuzione della disposizione di cui al presente articolo è affidata alla competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, che opera con le predette risorse.

Art. 10. Cumulo

1.Il soggetto gestore e il Ministero concedono l’aiuto previsto di cui al presente decreto al soggetto beneficiario solo dopo aver accertato che gli stessi non determinino il superamento del relativo massimale vigente.

 Art. 11. Esenzione dalla notifica

1.Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 3 e 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Art. 12. Copertura finanziaria

  1. Gli oneri derivanti dal presente decreto ammontano complessivamente a euro 14.088.908,00, che trovano copertura sul capitolo di spesa 7099 pg 01 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, nello specifico: – quanto a 4.088.908,00 euro, quali fondi residui di lettera F dell’esercizio 2022; – quanto a 5 milioni di euro, quali fondi dell’esercizio 2023, che, con successivo provvedimento della Direzione generale competente in materia, saranno conservati, come residui di lettera F, al fine di procedere al relativo impegno per l’esercizio finanziario 2024; – quanto a 5 milioni di euro quali fondi dell’esercizio 2024.
  2. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede agli adempimenti ad esso attribuiti dal presente decreto operando con le predette risorse disponibili.
  3. Le attività previste a carico del Soggetto gestore AGEA sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 marzo 2024

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell’economia e delle finanze GIORGETTI