Dal prossimo 15 giugno scatterà l’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) anche per le imprese con 10-50 dipendenti. Una scadenza importante, che coinvolge le aziende agricole.
Sul piano operativo, restano confermate le semplificazioni già previste per il settore agricolo dal D.Lgs. 152/2006. Le imprese potranno continuare a tenere i formulari o documenti di conferimento aggiornati con la modulistica RENTRI, in luogo del tradizionale registro di carico e scarico e del MUD. Inoltre, sarà possibile delegare le operazioni di iscrizione e trasmissione dati ad associazioni di categoria, società di servizi o circuiti organizzati di raccolta, anche sulla base di Accordi di programma territoriali.
La trasmissione dei dati digitali è già obbligatoria per il registro di carico e scarico, mentre per i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) lo diventerà solo da febbraio 2026.
Un punto cruciale riguarda le modalità alternative di adempimento: gli imprenditori agricoli che conservano per tre anni il formulario o il documento di conferimento, rilasciato dal circuito organizzato di raccolta o dal servizio pubblico, non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI.
Per contoterzisti e manutentori, l’affidamento dei rifiuti a soggetti terzi non esonera dall’iscrizione al RENTRI. La responsabilità resta in capo all’impresa agricola, a meno che l’attività generatrice del rifiuto non sia compiuta in piena autonomia decisionale dal manutentore, come nel caso di interventi di sostituzione o riparazione meccanica con contratto specifico. In quel caso, sarà quest’ultimo a dover adempiere agli obblighi RENTRI in quanto produttore del rifiuto.